Comunicare con decoro

Comunicare con decoroLa legge 248/2006, nota con il nome del suo promotore Bersani, ha introdotto per molte professioni la possibilità di accedere alle opportunità rappresentate dall’informazione, della pubblicità informativa e dalla comunicazione in genere. Per obbligo di legge, gli Ordini professionali hanno dovuto adeguare i propri codici deontologici a questa nuova apertura, in molti casi negata in precedenza. Il Codice Deontologico Forense prevede un approccio decoroso a queste opportunità da parte degli avvocati, ai quali ne prescrive le modalità di accesso, con gli articoli 17 e 17 bis. L’avvocato può usare un proprio logo e dare informazioni sulla propria attività professionale, purché il loro contenuto sia conforme a verità e correttezza e sia rispettoso della dignità e del decoro della professione. L’informazione, inoltre, non deve avere il carattere di pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa. L’avvocato, inoltre, può organizzare e sponsorizzare seminari di studio, corsi di formazione professionale e convegni in discipline attinenti alla professione forense. Può, infine, mantenere corretti rapporti con la stampa e tenere o curare rubriche fisse sulla carta stampata, in tv o in radio, oppure parteciparvi come ospite. Rispetto alla comune babele mediatica, tutto ciò sembrerebbe poca cosa. In realtà, con il consenso dell’Ordine di appartenenza, l’avvocato può fare comunicazione istituzionale, pubblicità decorosa (ma non per questo priva di efficacia e di appeal creativo) dei propri servizi, power relations, cura della propria immagine pubblica, ufficio stampa istituzionale, sponsorhip, marketing organizzativo, cause related marketing. Ipso iure è la soluzione per farlo, affidandosi a un team di professionisti.