Posta elettronica certificata: i nuovi obblighi per avvocati e Consigli dell’Ordine
Entro un anno tutti gli avvocati (e non solo) dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
E’ quanto stabilisce il D. L. n.185-2008 che, all’art.16, comma 7, stabilisce che:
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
L’importanza di questa disposizione si apprezza alla luce del D. L. sulla competitività (v. art.51 decreto legge n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008) per cui
“… le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del Codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del Codice di procedura civile…”
sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica del difensore così come comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica le comunicazioni e notificazioni di cui sopra saranno effettuate presso la cancelleria.
