Precisati gli obblighi informativi e i vincoli a carico dei professionisti
Nessun diritto all'anonimato per chi segnala operazioni a rischio di riciclaggio, ma va comunque garantita la massima riservatezza per scongiurare ritorsioni. Questo vale per le persone fisiche e anche per le persone giuridiche. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 25 settembre 2009 , n. 151; il cosiddetto correttivo interviene a precisare gli obblighi e le prerogative di intermediari, professionisti e soggetti tenuti a rispetto della disciplina antiriciclaggio. Il decreto rimette alla valutazione degli organi investigativi e alle regole del codice di procedura penale la tutela dell'identità delle persone obbligate a riferire notizie, che potrebbero metterle in pericolo. Il decreto stabilisce che anche il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto al divieto di comunicazione al cliente: l'intermediario, il professionista o il soggetto segnalante non deve per alcuna ragione dare informazioni al cliente dell'intero procedimento di segnalazione dell'operazione sospetta.
