04/11/2009

Violazione dell'obbligo di trasparenza dell'avvocato nei confronti del cliente e risarcimento dei danni

L'avvocato che rinuncia al mandato, valutando l'assenza di chance sull'esito favorevole della causa, e non fornisce adeguate informazioni al collega che gli succede, rischia di dover risarcire i danni al cliente. Sussiste infatti l'obbligo di comunicare al nuovo difensore tutti gli atti notificati nel domicilio eletto del difeso, con il massimo della trasparenza. È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 12 ottobre 2009, n. 21589.